FAQ

DOVE REVISIONARE

La revisione è possibile effettuarla presso un qualsiasi centro autorizzato dalla Provincia, o presso l’ufficio della motorizzazione civile di zona.

La revisione dei veicoli è una pratica che può tranquillamente essere “sbrigata” o presso l’U.M.C. Di zona con tempi molto più lunghi o presso un qualsiasi centro privato.

Certamente. La revisione dei veicoli è un’operazione valida su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo codice della strada prevede proprio questo, in caso di esito non regolare alla fine di una seduta di revisione, il veicolo dovrà ritornare o presso quell’officina dopo aver effettuato la riparazione, o presso la motorizzazione civile. Ricoridamo che la successiva visita di revisione prevede un ulteriore pagamento, trattandosi appunto di una nuova visita di revisione.

LE OPERAZIONI DI REVISIONE

I controlli spaziano su tutto il veicolo, e per questo la rimandiamo al PROMEMORIA DEI CONTROLLI presenti sul nostro portale.

L’articolo 80 prevede che il veicolo si debba recare in revisione provvisto di tutti i suoi equipaggiamenti di serie, installati e ben ancorati nel caso dei sedili.

Assolutamente no. Oltre la revisione è vietata anche la circolazione su strada con il parabrezza rotto, è ammessa solo la riparazione certificata e solo per scheggiature limitate e non in tutte le posizioni del cristallo, ad esempio sulla visuale di guida non è ammessa nessuna riparazione, perché “fonte di distrazione alla guida del veicolo”.

VEICOLI

La legge in merito prevede che la revisione spetti sempre al proprietario del veicolo, tutto ciò che ne consegue fa semplicemente parte di accordi privati tra venditore e acquirente.

I veicoli d’interesse storico sono veicoli con almeno 20 anni di vita e iscritti ad un qualsiasi registro storico, con caratteristiche originali e revisionabili da tutti i centri privati autorizzati, con cadenza biennale. Invece per tutti i veicoli d’interesse storico immatricolati prima del 1960 la revisione obbligatoria si potrà svolgere solo presso la motorizzazione civile.

I veicoli d’epoca sono veicoli iscritti a particolari registri storici ma radiati dal panorama delle autovetture regolarmente iscritte al P.R.A., che possono circolare solo in precise manifestazioni e con permessi speciali, e a loro volta devono essere revisionati ogni 5 anni esclusivamente dalla motorizzazione civile.

La revisione di qualsiasi veicolo è obbligatoria laddove il veicolo in questione si appresti a circolare su strada, altrimenti questo può essere esentato da effettuare la revisione.

CICLOMOTORI E MOTOCICLETTE

Certo. La revisione dei ciclomotori, è obbligatoria per legge e la sua periodicità è identica ad autoveicoli e motocicli.

Esattamente.Il codice della strada, in materia di velocità massima per i ciclomotori, parla chiaro e dice che tutti i ciclomotori devono avere una velocità max di 45 Km/h, che sommata allo scarto minimo di legge porta la velocità ammessa a 49,5 km/h.

Esattamente come le auto e i ciclomotori, con cadenza quadriennale – biennale.

I controlli spaziano su tutto il veicolo, e per questo la rimandiamo al PROMEMORIA DEI CONTROLLI presenti sul nostro portale.

CIRCOLAZIONE

La prenotazione presso un qualsiasi centro privato o richiesta presso la motorizzazione civile non ha valore se il veicolo sopracitato risulta scaduto. La revisione scaduta consente la circolazione solamente per il tragitto casa – centro revisione autorizzato nell’orario stabilito.

In caso di sinistro, potrebbe accadere che l’assicurazione se accertata l’infrazione da parte degli organi competenti dopo aver pagato il danno possa far rivalsa sul proprietario o conducente del veicolo.

Per il gancio di traino, trattandosi d’installazione successiva, viene richiesto lo SCOLLAUDO presso la motorizzazione civile, e successivamente viene ripristinata la circolazione su strada.

SCADENZE

La scadenza della revisione di ogni veicolo è quadriennale – biennale, tranne che per alcuni veicoli dove è prevista la cadenza periodica annuale (trasporto pubblico di persone, maggiori di 3,5t, etc.).Quindi la prima revisione dopo 4 anni, successivamente ogni 2.

Il C.d.S in materia di revisione dei veicoli (art.80) prevede per la mancata revisione una sanzione pecuniaria, e la sospensione della carta di circolazione.

Purtroppo non esiste nessuna proroga in merito. La scadenza è mensile.

La legge dice che gli impianti metano o GPL, devono essere validi. Gli impianti a metano hanno scadenza dopo 4 anni se di prima immatricolazione e di 5 anni se installati successivamente. Gli impianti GPL hanno validità di 10 anni sia che siano di prima immatricolazione che se installati successivamente.

ESTERO

Purtroppo, nonostante i paesi in questione appartengono alla comunità europea, non è possibile poter effettuare nessun tipo di revisione, non sarebbe valida a tutti gli effetti. Quindi l’unica possibilità è quella che appena rientrati nel confine Italiano, bisogna espletare la pratica presso un qualsiasi centro autorizzato.

Non è possibile revisionare al momento, presso nessuna motorizzazione italiana e presso nessun centro privato la revisione di un veicolo con targa diversa dalla civile italiana.

Se il veicolo viene sottoposto ad art.75 per l accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo), è esente da revisione.
Altrimenti bisogna tenere conto sempre dei 4 anni dalla prima immatricolazione, in base al mese segnalato nella data di rilascio della certa facendo il calcolo utilizzando i dati riportati sulla carta di circolazione.

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